giovedì 28 aprile 2011

l'ACCORDO DI SEPARAZIONE SE PREVEDE L'ALLOCAZIONE DEL FIGLIO PRESSO IL PADRE NON PUò ESSERE OMOLOGATO

Il Tribunale può non omologare l’accordo sull’affido condiviso dei minori se questo mette a rischio la loro serenità.
Lo ha stabilito il Tribunale di Vicenza che, con la sentenza numero 322/2011, ha sancito che “l'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni della loro separazione personale non può essere dal Giudice omologato in tutte le sue previsioni nelle ipotesi in cui non risulti soddisfatto l'interesse dei figli minori della coppia. La circostanza trova, in particolare, verificazione qualora, in seguito ad un periodo di collocamento dei minori in un ambiente estraneo alla famiglia, in quanto all'uopo non ritenuti idonei nessuno dei genitori a causa della forte conflittualità tra di essi sussistente e dell'atteggiamento connotato da trascuratezza assunto nei confronti della prole, nonostante una positiva evoluzione nei rapporti di coppia e familiare ed un apprezzabile rasserenamento, il Tribunale ritenga non opportuno disporre un affido congiunto, in quanto sussistente la necessità di perdurare nel collocamento della prole presso terzi. Nella fattispecie concreta, seppure il percorso intrapreso dai genitori ha prodotto risultati migliorativi della precedente situazione, deve rilevarsi l'opportunità del conseguimento di esiti più univocamente soddisfacenti e stabilizzanti, tale che l'assetto concordato e proposto dai coniugi in merito all'affido congiunto dei minori con allocazione presso il padre, non pare ancora preponderante ed adeguatamente rassicurante per l'equilibrio e la serenità degli stessi. Sul punto, pertanto, l'accordo di separazione, come formulato dai coniugi, non può essere omologato”.

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